Art. 66. 
 
  Per la regolarizzazione presso il Fondo  dei  periodi  di  servizio
compresi tra il 1° gennaio 1956 e la data di entrata in vigore  della
presente legge agli effetti del trattamento di pensione,  il  termine
di cui al secondo comma dell'art. 11 decorre dalla data di entrata in
vigore della legge stessa.