Art. 68. Le pensioni dirette dovute dal Fondo con decorrenza da data successiva al 31 dicembre 1949 e anteriore al 1° gennaio 1956 vengono riliquidate, con decorrenza dal 1° gennaio 1956, in base a tanti trentacinquesimi, quanti sono gli anni di contribuzione, del 63 per cento della retribuzione prevista dall'art. 3 della legge 2 settembre 1951, n. 1101, sulla quale e' stata calcolata la pensione in godimento, maggiorata della seguente percentuale, a seconda dell'anno di decorrenza della pensione: 1950...................................................... 24,50% 1951...................................................... 14 % 1952...................................................... 8,60% 1953...................................................... 8,30% 1954 fino al 31 maggio........................... 5,70% dal 1° giugno............................... 4,20% 1955...................................................... 1,50% La pensione cosi' liquidata, che non potra' essere comunque inferiore alla pensione in godimento aumentata della suddetta percentuale, viene ulteriormente maggiorata del 2,50 per cento a decorrere dal 1° novembre 1956. Nei riguardi degli iscritti ai Fondo cessati dal servizio anteriore al 1° gennaio 1950, che abbiano ottenuto la riliquidazione della pensione a carico del Fondo con decorrenza successiva a tale data, il nuovo trattamento complessivo di pensione risultante dalla riliquidazione di cui al presente articolo, non potra' essere comunque inferiore a quello assicurato con l'art. 67 agli iscritti che fruiscono di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950. Il trattamento complessivo spettante ai superstiti, la cui pensione derivi da quella riliquidata o che sarebbe spettata all'iscritto con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1949 e anteriore ai 1° gennaio 1956, e' determinato, con effetto da quest'ultima data, o dalla decorrenza della pensione di riversibilita', se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo le norme del presente articolo, le percentuali di cui all'art. 35 della presente legge.