Art. 7.

  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale provvede annualmente
alla  compilazione  del  rendiconto  di  esercizio del Fondo, facendo
risultare  le attivita' e le passivita' nonche' i proventi e le spese
e  tenendo  contabilmente  distinti i dati relativi ai trattamento di
pensione  da quelli concernenti le prestazioni di capitale in sede di
rendiconto  annuale,  l'istituto  nazionale  della previdenza sociale
accredita  al Fondo, per la gestione del trattamento di pensione, gli
interessi  maturati  sulle  disponibilita'  finanziarie dello stesso,
calcolati  al  saggio  medio  ottenuto  per i propri investimenti, ed
addebita le spese relative alla gestione medesima.
  Per  la  gestione  delle  prestazioni  di capitale, le spese sono a
carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale compila ogni cinque
anni il bilancio tecnico del Fondo.
  I  rendiconti annuali e i bilanci tecnici sono sottoposti all'esame
del  Comitato  speciale  del  Fondo ai sensi dell'art. 5, lettera g),
della  presente  legge  e  sono  comunicati al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
  Il primo bilancio tecnico sara' compilato alla data del 31 dicembre
1960.