Art. 76. Per quanto non contemplato dalla presente legge, si intendono richiamate, se non sono in contrasto con le disposizioni della legge stessa, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni. In particolare si intendono richiamate: a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per la prevenzione e la cura della invalidita'; b) le norme concernenti i benefici e le esenzioni fiscali previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle riguardanti le tasse di bollo e di registro, le spese e le tasse giudiziali previste negli articoli 109 e 122 del citato regio decreto-legge; nonche', per le prestazioni, le norme contenute negli articoli 124 e seguenti dello stesso regio decreto-legge; c) le norme riguardanti la prescrizione delle prestazioni, escluse quelle concernenti la prescrizione dei contributi; d) la norma contenuta nell'art. 128 del citato regio decreto-legge. I crediti per contributi, per interessi, per sanzioni civili derivanti da omissioni contributive, e i crediti derivanti dall'azione di rivalsa, nonche' quelli per le spese relative, sono muniti del privilegio stabilito nell'art. 2753 del Codice civile.