Art. 82. Il Comitato speciale di cui all'art. 1 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, rimane in carica fino a quando non verra' nominato il nuovo Comitato speciale secondo le norme di cui all'art. 4 della presente legge e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.