Art. 83. 
 
  Agli  effetti  delle  prestazioni  di  pensione  e   dei   relativi
contributi la presente legge ha decorrenza dal 1° gennaio 1956. 
  Entro sei mesi dall'entrata in  vigore  della  presente  legge,  le
esattorie  e  ricevitorie  delle  imposte  dirette  provvederanno  al
versamento,  in  unica  soluzione,  delle  somme  a  conguaglio   dei
contributi per le pensioni, dovuti al Fondo dal 1° gennaio 1956.