Art. 2. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere con decreto Presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni. Il Prefetto di Benevento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Calvi e di San Nazzaro. Nella prima applicazione della presente legge, il Prefetto di Benevento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporra' le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Calvi da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinera' le tabelle organiche del personale del comune di San Nazzaro. Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Calvi-San Nazzaro. Al personale in servizio presso i comuni di Calvi e di San Nazzaro, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - TAMBRONI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA