Art. 2. 
 
  Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere con decreto
Presidenziale alla  esecuzione  della  presente  legge,  compresa  la
delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni. 
  Il   Prefetto   di   Varese,   sentita   la   Giunta    provinciale
amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti  patrimoniali
e finanziari tra i comuni di Casale Litta ed Inarzo. 
  Nella prima applicazione  della  presente  legge,  il  Prefetto  di
Varese, sentita la Giunta provinciale  amministrativa,  disporra'  le
opportune riduzioni dell'organico del personale dipendente dal comune
di  Casale  Litta  da  effettuarsi  in  conseguenza  della   modifica
territoriale e determinera' le tabelle organiche  del  personale  del
comune di Inarzo. 
  Il numero complessivo dei posti  risultanti  dai  due  organici,  a
seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed  i  relativi
gradi, non potranno essere superiori a quelli  attualmente  assegnati
al comune di Casale Litta. 
  Al personale in servizio presso i comuni di Casale Litta ed Inarzo,
che sara' inquadrato  nei  predetti  organici,  non  potranno  essere
attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico  superiori  a
quelli fruiti all'atto dell'inquadramento. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 18 marzo 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                          ZOLI - TAMBRONI - ANDREOTTI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA