Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi. Art. 1. Sono considerate acque gassate: a) l'acqua di seltz, la cui denominazione e' riservata alle acque potabili rese soprassature di anidride carbonica; b) l'acqua di soda, la cui denominazione e' riservata alle acque potabili contenenti bicarbonato di sodio, rese soprassature di anidride carbonica.