(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 1)
Regolamento  per  la  disciplina  igienica  della  produzione  e  del
  commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e
  non gassate confezionate in recipienti chiusi. 

 
                               Art. 1. 

 
  Sono considerate acque gassate: 
    a) l'acqua di seltz, la cui denominazione e' riservata alle acque
potabili rese soprassature di anidride carbonica; 
    b) l'acqua di soda, la cui denominazione e' riservata alle  acque
potabili  contenenti  bicarbonato  di  sodio,  rese  soprassature  di
anidride carbonica.