Art. 14. L'acqua in distribuzione nelle fabbriche di cui al presente regolamento, qualunque sia l'uso cui e' destinata (preparazione delle bibite, lavaggio dei macchinari, utensili e recipienti, pulizia dei locali), deve essere potabile ed in quantita' sufficiente. Tali requisiti debbono essere accertati dalle autorita' sanitarie anche mediante periodici controlli analitici. I serbatoi e la rete di distribuzione interna dell'acqua, potabile debbono essere costruiti e mantenuti in modo tale da proteggere l'acqua da ogni possibile causa di inquinamento.