(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 14)
                              Art. 14. 

 
  L'acqua  in  distribuzione  nelle  fabbriche  di  cui  al  presente
regolamento, qualunque sia l'uso cui e' destinata (preparazione delle
bibite, lavaggio dei macchinari, utensili e recipienti,  pulizia  dei
locali), deve essere potabile ed in quantita' sufficiente. 
  Tali requisiti debbono essere accertati dalle  autorita'  sanitarie
anche mediante periodici controlli analitici. 
  I serbatoi e la rete di distribuzione interna dell'acqua,  potabile
debbono essere costruiti e  mantenuti  in  modo  tale  da  proteggere
l'acqua da ogni possibile causa di inquinamento.