(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 15)
                              Art. 15. 

 
  L'anidride carbonica impiegata per la gassazione deve essere esente
da gas nocivi. 
  Le sostanze impiegate nella fabbricazione delle bibite analcooliche
di qualsiasi tipo  debbono  essere  genuine,  in  perfetto  stato  di
conservazione. 
  L'aggiunta di sostanze diverse  da  quelle  indicate  nel  presente
regolamento,  che  non  siano   state   gia'   consentite   dall'Alto
Commissariato  per  l'igiene  e  la  sanita'  pubblica,  deve  essere
autorizzata di volta in volta  dallo  stesso  Alto  Commissariato  su
proposta dell'autorita' sanitaria della  Provincia,  nella  quale  ha
sede la  fabbrica  e  previo  parere  del  Consiglio  provinciale  di
sanita'.