Art. 15. L'anidride carbonica impiegata per la gassazione deve essere esente da gas nocivi. Le sostanze impiegate nella fabbricazione delle bibite analcooliche di qualsiasi tipo debbono essere genuine, in perfetto stato di conservazione. L'aggiunta di sostanze diverse da quelle indicate nel presente regolamento, che non siano state gia' consentite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, deve essere autorizzata di volta in volta dallo stesso Alto Commissariato su proposta dell'autorita' sanitaria della Provincia, nella quale ha sede la fabbrica e previo parere del Consiglio provinciale di sanita'.