(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 18)
                              Art. 18. 

 
  Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti le acque  gassate  e
le bibite analcooliche di qualsiasi tipo, ivi  compresa  la  gassosa,
debbono portare scritto in modo indelebile sul tappo o sulla chiusura
metallica, nel caso di sifoni, il nome del fabbricante o  la  ragione
sociale  od  il  marchio  di  fabbrica,  che  valga  ad  identificare
l'azienda, nonche' la sede della fabbrica. 
  Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti  le  bibite  di  cui
agli articoli 4, 5 e 7  debbono  portare  una  etichetta  recante  la
denominazione della bibita, le indicazioni di cui al precedente comma
e le altre rese  obbligatorie  dal  presente  regolamento.  In  luogo
dell'etichetta, la  denominazione  della  bibita  e  tutte  le  altre
indicazioni  prescritte  possono  essere  impresse  o  stampate   sul
recipiente. 
  Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti le acque gassate, di
cui all'art. 1 (acqua di seltz, acqua di soda) e le bibite denominate
gassose, di cui all'art. 6,  debbono  portare  impresso  soltanto  le
rispettive denominazioni "acqua di seltz", "acqua di soda", "gassosa"
e non possono recare etichette di qualsiasi genere.