Art. 34. La produzione e il commercio di acque gassate e bibite analcooliche sono soggetti alla vigilanza, per la tutela della sanita' pubblica, a norma degli articoli 242 e 243 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. A tal fine le autorita' sanitarie possono far eseguire ispezioni e prelevamenti di campioni nelle fabbriche, nei depositi, negli spacci di vendita nonche' sui mezzi di trasporto di qualsiasi genere.