(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 34)
                              Art. 34. 

 
  La produzione e il commercio di acque gassate e bibite analcooliche
sono soggetti alla vigilanza, per la tutela della sanita' pubblica, a
norma degli articoli 242 e 243 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 
  A tal fine le autorita' sanitarie possono far eseguire ispezioni  e
prelevamenti di campioni nelle fabbriche, nei depositi, negli  spacci
di vendita nonche' sui mezzi di trasporto di qualsiasi genere.