(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 4)
                               Art. 4. 

 
  Le bibite analcooliche, vendute con il nome di uno O piu' frutta  a
succo (quali l'uva, l'arancio, il limone, il mandarino, la  ciliegia,
il lampone, la pesca e simili) o recanti  denominazioni  che  a  tali
frutta si richiamino, debbono essere preparate con il succo  naturale
concentrato o liofilizzato o sciroppato del frutto o delle frutta  di
cui alla denominazione. 
  Le bibite analcooliche preparate con il succo  di  piu'  specie  di
frutta debbono  riportare  sulle  etichette  i  nomi  delle  relative
frutta. 
  L'aggiunta, senza obbligo di specificazione di succhi, di  estratti
o di essenze naturali provenienti da agrumi diversi da quello di  cui
alla denominazione, e' consentita soltanto alle  bibite  analcooliche
preparate con succo di "arancio" o limone" o "mandarino". 
  E' consentita l'aggiunta di estratti o essenze naturali provenienti
da altre parti delle frutta impiegate nella preparazione. 
  Le bibite di cui al presente articolo debbono avere, per  ogni  100
cc., un residuo secco non inferiore a gr. 10 ed un contenuto di succo
naturale non inferiore a gr. 12  o  della  quantita'  equivalente  di
succo  concentrato  o  liofilizzato  o  sciroppato.  La   percentuale
complessiva  del  succo  contenuto  deve   essere   riportata   sulla
etichetta. 
  E' consentita la fabbricazione di bibite analcooliche  con  residuo
secco  inferiore  a  gr.  10  per  100  cc.  qualora  contengano  una
percentuale di succo naturale non inferiore a gr. 30 per 100 cc.