Art. 4. Le bibite analcooliche, vendute con il nome di uno O piu' frutta a succo (quali l'uva, l'arancio, il limone, il mandarino, la ciliegia, il lampone, la pesca e simili) o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino, debbono essere preparate con il succo naturale concentrato o liofilizzato o sciroppato del frutto o delle frutta di cui alla denominazione. Le bibite analcooliche preparate con il succo di piu' specie di frutta debbono riportare sulle etichette i nomi delle relative frutta. L'aggiunta, senza obbligo di specificazione di succhi, di estratti o di essenze naturali provenienti da agrumi diversi da quello di cui alla denominazione, e' consentita soltanto alle bibite analcooliche preparate con succo di "arancio" o limone" o "mandarino". E' consentita l'aggiunta di estratti o essenze naturali provenienti da altre parti delle frutta impiegate nella preparazione. Le bibite di cui al presente articolo debbono avere, per ogni 100 cc., un residuo secco non inferiore a gr. 10 ed un contenuto di succo naturale non inferiore a gr. 12 o della quantita' equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato. La percentuale complessiva del succo contenuto deve essere riportata sulla etichetta. E' consentita la fabbricazione di bibite analcooliche con residuo secco inferiore a gr. 10 per 100 cc. qualora contengano una percentuale di succo naturale non inferiore a gr. 30 per 100 cc.