(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 5)
                               Art. 5. 

 
  Le bibite analcooliche vendute con il  nome  di  un  frutto  non  a
succo, ivi compreso il cedro ed il chinotto,  o  con  il  nome  della
relativa pianta, debbono essere preparate  con  sostanze  provenienti
dal frutto o dalla pianta di cui alla denominazione. 
  Alle bibite di cui al presente articolo e' consentita l'aggiunta di
succhi di frutta e di sostanze aromatizzanti ed  amaricanti  naturali
diverse dal frutto e dalla pianta a cui la denominazione si richiama. 
  Il residuo secco delle bibite di cui al presente articolo non  deve
essere inferiore a gr. 8 per 100 cc.