Art. 5. Le bibite analcooliche vendute con il nome di un frutto non a succo, ivi compreso il cedro ed il chinotto, o con il nome della relativa pianta, debbono essere preparate con sostanze provenienti dal frutto o dalla pianta di cui alla denominazione. Alle bibite di cui al presente articolo e' consentita l'aggiunta di succhi di frutta e di sostanze aromatizzanti ed amaricanti naturali diverse dal frutto e dalla pianta a cui la denominazione si richiama. Il residuo secco delle bibite di cui al presente articolo non deve essere inferiore a gr. 8 per 100 cc.