(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 6)
                               Art. 6. 

 
  La  denominazione  "gassosa"  e'  riservata  alla  bibita  incolore
preparata con acqua potabile gassata ed edulcorata con saccarosio con
l'eventuale aggiunta di acido citrico, acido tartarico ed essenza  di
limone. 
  E' vietata l'aggiunta  di  sostanze  coloranti  nella  preparazione
della gassosa. 
  Il residuo secco delle bibite di cui al presente articolo non  deve
essere inferiore a gr. 6 per 100 cc.