Art. 6. La denominazione "gassosa" e' riservata alla bibita incolore preparata con acqua potabile gassata ed edulcorata con saccarosio con l'eventuale aggiunta di acido citrico, acido tartarico ed essenza di limone. E' vietata l'aggiunta di sostanze coloranti nella preparazione della gassosa. Il residuo secco delle bibite di cui al presente articolo non deve essere inferiore a gr. 6 per 100 cc.