(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 8)
                               Art. 8. 

 
  E' consentita l'aggiunta alle  bibite  analcooliche,  ad  eccezione
della gassosa, di sostanze coloranti ritenute innocue ai sensi  delle
vigenti disposizioni, purche' sia posta sulla confezione in modo  ben
visibile ed  a  caratteri  indelebili,  l'indicazione  "colorata  con
colori consentiti".