(Allegato - art. 10)
                              Art. 10. 
            (Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali) 
 
  Gli enti proprietari delle strade possono autorizzare: 
    a) il trasporto di cose indivisibili che, per le dimensioni o per
il peso determinino un'eccedenza rispetto ai limiti  stabiliti  negli
articoli 32  e  33,  salva  sempre  l'osservanza  delle  disposizioni
dell'art. 37; 
    b) in casi eccezionali e per giustificati motivi il trasporto  di
cose che per il peso, determinino  un'eccedenza  rispetto  ai  limiti
stabiliti nell'art. 33; 
    c)  la  circolazione  di  veicoli  che,  per  speciali  esigenze,
superino le dimensioni o i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33. 
  Per le autostrade  in  concessione  l'autorizzazione  e'  data  dal
concessionario previo consenso dell'ente concedente. 
  L'autorizzazione e' data volta per volta o per piu' trasporti o per
determinati periodi di tempo, ma sempre su percorsi prestabiliti. 
  L'autorizzazione puo' essere data quando  sia  compatibile  con  la
conservazione del manto stradale e la stabilita'  dei  manufatti.  In
essa sono prescritte le opportune  cautele  e  condizioni  anche  nei
riguardi  della  sicurezza  della  circolazione,  e   viene   fissato
l'indennizzo  eventualmente  dovuto  per  l'eccezionale  usura  della
strada, entro i limiti stabiliti dal Ministero dei  lavori  pubblici,
tenuto conto della presumibile usura alle strade  in  relazione  alle
cose da trasportare, al tipo di veicolo e al periodo di tempo per  il
quale e' richiesta l'autorizzazione. In  ogni  caso  l'autorizzazione
non puo' essere accordata per  gli  autoveicoli  o  rimorchi  qualora
venga superato il limite potenziale di carico indicato nella carta di
circolazione, e per i motoveicoli. 
  Nel regolamento  per  l'esecuzione  delle  presenti  norme  saranno
dettate disposizioni per le autorizzazioni ai  trasporti  eccezionali
con autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di  carri  ferroviari
ed ai veicoli eccezionali adibiti allo stesso scopo. 
  Chiunque esegue trasporti eccezionali  o  circola  con  un  veicolo
eccezionale senza autorizzazione, ovvero non osserva le cautele o  le
condizioni stabilite nell'autorizzazione e' punito con  l'ammenda  da
lire venticinquemila, a lire centomila. 
  Chiunque circola, senza avere con se'  l'autorizzazione  e'  punito
con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.