(Allegato - art. 107)
                              Art. 107. 
                 (Distanza di sicurezza tra veicoli) 
 
  I veicoli devono essere tenuti, durante la marcia,  a  distanza  di
sicurezza rispetto al veicolo che precede, salvo il caso di sorpasso. 
  Fuori dei centri abitati la distanza non puo' essere inferiore a 40
metri. Fra gli autotreni, gli autosnodati  e  gli  autoarticolati  in
marcia la distanza non puo' essere inferiore a 100 metri. 
  Quando siano in azione macchine operatrici  sgombraneve  i  veicoli
devono procedere con la massima cautela e rispettare una distanza non
inferiore a metri 20. Chiunque viola  le  disposizioni  del  presente
articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.