(Allegato - art. 11)
                              Art. 11. 
  (Insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari e sorgenti luminose) 
 
  Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e
le sorgenti luminose visibili dai veicoli  transitanti  sulle  strade
che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano, a  giudizio
dell'ente proprietario della  strada,  ingenerare  confusione  con  i
segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione,  ovvero
renderne difficile la comprensione, nonche' le sorgenti luminose  che
riproducono abbagliamento. 
  Sui veicoli e' vietata qualsiasi  pubblicita'  luminosa  o  a  luce
riflessa. 
  Salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, fuori  dei
centri abitati e degli agglomerati urbani costituiti da non  meno  di
venticinque fabbricati, il collocamento di cartelli e di altri  mezzi
pubblicitari lungo le strade o  in  vista  di  esse  e'  soggetto  ad
autorizzazione. Qualora i cartelli ed i  mezzi  pubblicitari  debbano
essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela  delle
bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse  storico  ed
artistico, l'autorizzazione  e'  data  dall'ente  proprietario  della
strada previa presentazione da parte del richiedente del  nulla  osta
della competente autorita'.  Negli  altri  casi  l'autorizzazione  e'
rilasciata dal Ministro per i lavori pubblici sentito il Ministro per
la pubblica istruzione. 
  I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti  dal  precedente
comma non debbono superare la superficie di sei metri  quadrati;  non
possono essere collocati  a  distanza  minore  di  cinque  metri  dal
confine della sede stradale; non possono essere collocati a  distanza
minore di 250 metri fra di loro,  di  250  metri  prima  dei  segnali
stradali e di 100 metri dopo i segnali stessi.  Inoltre  non  possono
essere collocati in corrispondenza delle curve, sulle rocce e  pareti
rocciose. 
  I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che  non  siano  conformi
con le disposizioni del presente articolo debbono essere  rimossi,  a
cura e spese del titolare della autorizzazione entro il termine,  che
comunque non puo' superare quindici giorni, stabilito  nella  diffida
dell'ente  proprietario  della  strada  o,  per  le   autostrade   in
concessione, dell'ente concedente. 
  Decorso  inutilmente  il  termine  stabilito  nella   diffida,   la
rimozione  viene  effettuata   dall'ente   a   spese   del   titolare
dell'autorizzazione. Il Prefetto, riconosciutane la legalita',  rende
esecutoria la nota delle  spese,  da  riscuotersi  con  la  procedura
coattiva per la riscossione delle entrate  patrimoniali  dello  Stato
stabilita dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639. 
  Le disposizioni dei commi quinto e sesto si  applicano  anche  alle
insegne e  alle  sorgenti  luminose,  sostituito  al  titolare  della
autorizzazione il proprietario delle medesime. 
  Nulla e' innovato, per quanto riguarda il collocamento dei cartelli
e di altri mezzi pubblicitari, alle disposizioni legislative  vigenti
in materia, di tutela delle cose di interesse  artistico  o  storico,
protezione delle bellezze naturali e tutela del paesaggio. 
  Chiunque  colloca  cartelli  o  altri  mezzi   pubblicitari   senza
autorizzazione  ovvero  viola  le  altre  disposizioni  del  presente
articolo e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.