(Allegato - art. 118)
                              Art. 118. 
                (Convogli militari, cortei e simili) 
 
  E' vietato interrompere convogli militari, colonne di truppa  o  di
scolari, cortei e processioni. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.