(Allegato - art. 119)
                              Art. 119. 
     (Carico dei veicoli, accessori mobili e strumenti trainati) 
 
  La sistemazione del carico dei veicoli deve essere fatta in modo da
non diminuire la visibilita' al  conducente,  da  non  impedirgli  la
liberta' di movimenti nella guida e da evitare la caduta  del  carico
stesso. 
  Il  carico  non  deve  sporgere   longitudinalmente   dalla   parte
posteriore del veicolo oltre i tre decimi della lunghezza del veicolo
stesso. 
  Quando il carico, sempre negli  eccezionali  casi  richiesti  dalle
dimensioni della merce trasportata, sporga oltre  la  sagoma  propria
del veicolo sempre nei limiti del  comma  precedente  debbono  essere
adottate tutte le cautele idonee ad evitare  danno  o  pericolo  agli
altri utenti della strada. In ogni  caso  la  sporgenza  deve  essere
segnalata mediante un pannello delle dimensioni di centimetri 50  per
50 a grandi strisce diagonali alternate di colore bianco e rosso.  Il
pannello deve essere apposto all'estremita' posteriore del carico  in
modo da risultare costantemente normale all'asse del veicolo.  Quando
il  veicolo  circoli  di  notte  o  sia  scarsa  la  visibilita',  la
superficie del pannello, qualora  non  sia  costituita  di  materiale
riflettente, deve essere munita agli angoli di quattro dispositivi  a
luce riflessa rossa. 
  Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni  al  di
fuori della sagoma del veicolo e non debbono strisciare sul terreno. 
  Gli strumenti trainati devono essere tenuti sollevati dal suolo. 
  E' vietato trasportare cose che strisciano sul terreno, anche se in
parte sostenute da ruote. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.