(Allegato - art. 121)
                              Art. 121. 
       (Trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi) 
 
  Sui veicoli  a  motore,  rimorchi,  rimorchi  agricoli  e  carrelli
rimorchiati, il trasporto di cose non puo' superare la portata  utile
o, per i trasporti eccezionali, la  portata  determinata  dai  limiti
potenziali di carico, indicata nel documento di circolazione. 
  In casi particolari nei quali non sia possibile  la  determinazione
del peso esatto, nonche' per cose per loro natura soggette  a  subire
durante il trasporto aumenti di  peso  per  umidita'  o  pioggia,  e'
ammessa una differenza  di  peso  fino  al  cinque  per  cento  della
portata. 
  Chiunque circola con un veicolo il cui  carico  supera  la  portata
utile o la  portata  determinata  dai  limiti  potenziali  di  carico
indicata nel documento di  circolazione  e'  punito,  salvo  che  non
ricorra alcuna delle ipotesi di  reato  previste  dall'art.  33,  con
l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Se si tratta  di
motoveicoli o di carrelli la pena e' ridotta alla meta'. 
  I conducenti sono tenuti altresi'  a  scaricare  immediatamente  il
carico eccedente.