(Allegato - art. 127)
                              Art. 127. 
                         (Foglio di viaggio) 
 
  Gli autobus, gli autotreni, gli autosnodati e  gli  autoarticolati,
quando effettuano percorsi superiori a chilometri 250, devono  essere
muniti di un  documento,  rilasciato  dal  vettore  e  contenente  la
indicazione dei conducenti, del  luogo  di  partenza,  di  quello  di
arrivo, del percorso da seguire, dei tempi nonche'  delle  persone  o
del carico trasportato. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.