(Allegato - art. 129)
                              Art. 129. 
            (Circolazione dei veicoli a trazione animale) 
 
  Ogni  veicolo  a  trazione  animale  deve  essere  guidato  da   un
conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia  e
deve avere costantemente il controllo degli animali. 
  Un veicolo adibito al trasporto di persone non puo' essere trainato
da piu' di due animali se a due ruote o da piu' di quattro animali se
a quattro ruote. 
  Un veicolo adibito al trasporto di cose non puo' essere trainato da
piu' di tre animali se a due ruote o da piu'  di  sei  animali  se  a
quattro ruote. 
  I veicoli adibiti al trasporto di cose, qualora debbano  effettuare
trasporti eccezionali o siano veicoli eccezionali o debbano  superare
forti pendenze, possono essere  trainati  da  un  numero  di  animali
superiore a quello indicato nel precedente comma. 
  I veicoli trainati da piu' di quattro  animali  debbono  avere  due
conducenti. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.