(Allegato - art. 135)
                              Art. 135. 
          (Obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti) 
 
  Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito
dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta la prevenzione  e
l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale,  quando
siano  in  uniforme  o  muniti  di  berretto  uniforme  o  di   altro
distintivo. 
  I conducenti di veicoli sono tenuti ad  esibire,  a  richiesta  dei
funzionari, ufficiali ed agenti indicati  nel  comma  precedente,  il
documento di circolazione e la patente di  guida,  se  prescritti,  e
ogni altro documento che ai sensi delle presenti norme debbano  avere
con se'. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.