(Allegato - art. 139)
                              Art. 139. 
             (Provento delle oblazioni e delle condanne) 
 
  Il provento delle oblazioni e delle condanne a pene  pecuniarie  e'
devoluto per intero allo Stato  se  trattasi  di  contravvenzioni  da
chiunque accertate sulle strade statali. 
  Per le contravvenzioni accertate su strade non statali e'  devoluto
interamente allo Stato se trattasi di contravvenzioni  alle  presenti
norme accertate dai suoi funzionari, ufficiali ed agenti; e' devoluto
per meta' allo Stato e per  meta'  alle  Province  od  ai  Comuni  se
trattasi  di  contravvenzioni  alle  presenti  norme  accertato   dai
funzionari, ufficiali ed agenti delle Province e dei Comuni. 
  Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per  il
tesoro, determina ogni anno quale parte dei proventi  spettanti  allo
Stato a norma  dei  commi  precedenti  possa  essere  destinata  alla
concessione  di  premi  di  diligenza  alla  Polizia   stradale,   ai
funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'art. 137,  quale  parte
alla concessione del premio di  manutenzione  ai  capi  cantonieri  e
quale parte alla Cassa pensioni dei cantonieri. 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre  con  propri
decreti le occorrenti variazioni  nello  stato  di  previsione  della
entrata e nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  dei
lavori pubblici, nonche' negli stati  di  previsione  dell'entrata  e
della spesa della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali.