Art. 141. (Notificazione delle con contravvenzioni) Qualora la contravvenzione non possa essere immediatamente contestata, debbono esserne notificati gli estremi entro trenta giorni dall'accertamento al contravventore o, quando questi non sia identificato e si tratti di contravvenzione commessa da un conducente di veicolo a motore munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione. Alla notificazione si provvede a mezzo di un agente di polizia giudiziaria, di un messo comunale o della posta. Quando si provvede a mezzo della posta si applicano le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio ai quale appartiene chi ha accertato la contravvenzione. Dalla notificazione decorrono per il contravventore i termini previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 138 per effettuare l'oblazione. Entro gli stessi termini la persona alla quale e' stato notificato il rapporto puo' chiedere all'ufficio che siano inserite nel rapporto stesso le proprie dichiarazioni. La notificazione non e' obbligatoria quando la contravvenzione sia connessa con un delitto perseguibile di ufficio, ovvero riguardi persona che non risiede in Italia. Le spese di notificazione fanno parte delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 162 Codice penale.