(Allegato - art. 144)
                              Art. 144. 
      (Competenza per le materie regolate dalle presenti norme) 
 
  Salvo che  nelle  presenti  norme  sia  diversamente  disposto,  la
competenza per le materie da esse regolate spetta: 
    a) al Ministero dei trasporti per quelle disciplinate nel  titolo
II (segnalazione stradale)  art.  15  (segnalazione  dei  passaggi  a
livello); nel titolo III (veicoli in  generale)  ad  eccezione  degli
articoli 22 (veicoli a braccia e a trazione animale) 23  (velocipedi)
32 (sagoma limite) 33 (pesi massimi) e 34 (traino  di  veicoli);  nel
titolo V (veicoli a motore) ad  eccezione  dell'art.  69  (limiti  di
sagoma e di peso delle macchine agricole); nel titolo VI, per  quanto
riguarda la guida dei veicoli a motore: nel titolo VII  (disposizioni
speciali);  nel  titolo  VIII  (norme  di  comportamento);  art.  108
(incrocio su strade di montagna con  autoveicoli  adibiti  a  servizi
pubblici di linea), art. 110 (uso  dei  dispositivi  di  segnalazione
visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi);  art.
112 (limitazione dei  rumori);  art.  113  (uso  dei  dispositivi  di
segnalazione acustica), e art. 123 (uso di occhiali e di  determinati
apparecchi durante la guida) e, in generale, per le norme concernenti
la idoneita' dei veicoli a motore alla circolazione e  l'abilitazione
alla guida di essi; 
    b) al Ministero dei lavori pubblici per quelle  disciplinate  nel
titolo  I  (disposizioni  generali);  nel  titolo  II   (segnalazione
stradale), ad eccezione dell'art. 15  (segnalazione  dei  passaggi  a
livello); nel titolo III (veicoli in generale); art.  22  (veicoli  a
braccia e a trazione animale); art. 23 (velocipedi); art. 34  (traino
di veicoli); nel titolo IV (veicoli  a  trazione  animale,  slitte  e
velocipedi); nel titolo VI,  per  quanto  concerne  la  condotta  dei
veicoli in  genere  e  degli  animali;  nel  titolo  VIII  (norme  di
comportamento) ad eccezione degli articoli 108 (incrocio su strade di
montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici  di  linea);  110
(uso dei dispositivi di segnalazione visiva e  di  illuminazione  dei
veicoli a motore e dei rimorchi); 112 (limitazione dei  rumori);  113
(uso di dispositivi di segnalazione acustica); 121 (trasporto di cose
sui veicoli a motore e sui rimorchi); 122 (trasporto di persone e  di
oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e  sui  ciclomotori);  123
(uso di occhiali e di determinati apparecchi durante la guida) e,  in
generale, per le norme  concernenti  la  tutela  delle  strade  e  la
circolazione stradale. 
  La competenza per le materie disciplinate dagli articoli 32  sagoma
limite) 33 (pesi massimi) 69  (limiti  di  sagoma  e  di  peso  delle
macchine agricole) 121 (trasporto di cose sui veicoli a motore e  sui
rimorchi) 122 (trasporto di persone e di oggetti  sugli  autoveicoli,
sui motoveicoli e sui ciclomotori) e 124 (guida degli autobus,  degli
autotreni, degli autosnodati e degli  autoarticolati)  e'  attribuita
congiuntamente al Ministero dei lavori pubblici e  al  Ministero  dei
trasporti. 
  Ciascuno dei due Ministeri, fermo  restando  quanto  stabilito  nei
precedenti  commi,  esamina  i   problemi   di   carattere   generale
riflettenti la materia disciplinata dalle presenti norme, sentendo il
parere dell'altro. 
  Restano ferme le attribuzioni del Ministero  dell'interno  e  degli
altri Ministeri.