Art. 35. (Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte) I veicoli a trazione animale e le slitte debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da potere essere in qualsiasi occasione facilmente e rapidamente manovrato. Il regolamento puo' contenere disposizioni speciali per talune categorie di veicoli a trazione animale. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.