(Allegato - art. 36)
                              Art. 36. 
(Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale  e
                            delle slitte) 
 
  I veicoli a trazione animale e le slitte debbono essere  muniti  di
una  o  due  luci  bianche,  dirette   avanti,   e   rosse,   dirette
all'indietro; posteriormente debbono  essere  muniti  di  uno  o  due
dispositivi a luce riflessa rossa. 
  Chiunque circola con un veicolo a trazione animale nel quale alcuno
dei dispositivi di segnalazione visiva manchi o non sia conforme alle
disposizioni stabilite dal presente articolo  e  dal  regolamento  e'
punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.