(Allegato - art. 5)
                               Art. 5. 
        (Autoveicoli e motoveicoli esclusi dalle autostrade) 
 
  Con decreto del Ministro per i lavori pubblici da pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale, possono essere esclusi  dal  transito  su  talune
autostrade,  anche  in  via  permanente,  determinate  categorie   di
veicoli, qualora le esigenze della circolazione  lo  richiedano.  Ove
trattisi di autoveicoli destinati a  servizi  pubblici  di  linea  il
provvedimento e' adottato di concerto col Ministro per i trasporti.