(Allegato - art. 50)
                              Art. 50. 
                     (Pneumatici e sospensioni) 
 
  Le ruote degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei  ciclomotori,  dei
filoveicoli e dei rimorchi debbono essere munite di pneumatici  o  di
sistemi equivalenti. 
  Detti veicoli debbono essere muniti di idonei organi di sospensione
elastica, salvo che, in relazione alle loro caratteristiche  ed  allo
specifico  uso  cui  sono  destinati,  non  venga  riconosciuta   dal
Ministero  dei  lavori  pubblici  e  dal  Ministero   dei   trasporti
l'ammissibilita' di sospensioni rigide. 
  Chiunque circola con un veicolo nel quale i  pneumatici  o  sistemi
equivalenti manchino o non siano conformi alle disposizioni stabilite
dal regolamento, ovvero circola con un veicolo mancante di organi  di
sospensione elastica,  a  meno  che  siano  riconosciute  ammissibili
sospensioni rigide, e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire
ventimila.