(Allegato - art. 62)
                              Art. 62. 
                    (Certificato per ciclomotori) 
 
  I ciclomotori per circolare debbono essere muniti di un certificato
rilasciato da un Ispettorato della motorizzazione civile e contenente
i dati di identificazione e costruttivi. 
  Il certificato e' rilasciato  sulla  base  della  dichiarazione  di
conformita' al tipo omologato prevista dallo art. 53  e,  qualora  si
tratti di tipo non omologato, a seguito di visita e prova. 
  Chiunque circola con un ciclomotore  per  il  quale  non  e'  stato
rilasciato il certificato e' punito con l'ammenda da lire quattromila
a lire diecimila.