(Allegato - art. 63)
                              Art. 63. 
                       (Circolazione di prova) 
 
  Le fabbriche costruttrici di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori,
macchine agricole e rimorchi, nonche' le  fabbriche  costruttrici  di
carrozzerie, i loro rappresentanti, commissionari o agenti di vendita
e gli esercenti officine di riparazione anche per proprio  conto  non
sono soggetti all'obbligo di munire di carta  di  circolazione  o  di
certificato per ciclomotore i veicoli che facciano circolare a  scopo
di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita. I veicoli  pero',
debbono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di
prova, che rilascia l'ispettorato della motorizzazione  civile  nella
cui circoscrizione e' compreso il Comune di residenza del richiedente
qualora ritenga che questi abbia necessita' di far circolare  veicoli
a tale scopo. Sul  veicolo  in  circolazione  di  prova  deve  essere
presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente. 
  Le autorizzazioni hanno validita' per sei mesi. 
  Chiunque adibisce un  veicolo  in  circolazione  di  prova  ad  uso
diverso e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. 
  La stessa pena si applica se il veicolo circola  senza  che  su  di
esso  sia  presente  il  titolare  dell'autorizzazione   o   un   suo
dipendente.