(Allegato - art. 69)
                              Art. 69. 
        (Limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole) 
 
  Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che  circolano
su strada si applicano  per  la  sagoma  limite  le  norme  stabilite
dall'art. 32  rispettivamente  per  i  veicoli  in  genere  e  per  i
rimorchi. 
  Il peso complessivo a pieno carico delle macchine agricole su ruote
non puo' eccedere 60 quintali se a un asse, 100  quintali  se  a  due
assi e 120 quintali se a tre assi. 
  Il peso complessivo delle  macchine  agricole  cingolate  non  puo'
eccedere 150 quintali. 
  Le macchine agricole che per necessita' funzionali hanno limiti  di
sagoma o di peso, eccedenti quelli stabiliti debbono  essere  munite,
per circolare su strada, dell'autorizzazione prevista dall'art. 10. 
  Chiunque circola su strada con una macchina agricola che  supera  i
limiti di sagoma stabiliti e' punito con l'ammenda da L. 25.000 a  L.
100.000. 
  Chiunque circola su strada con una macchina agricola che  supera  i
limiti di peso stabiliti e' punito con l'ammenda da L.  50.000  a  L.
200.000. 
  Chiunque circola su strada con una  macchina  agricola  eccezionale
senza   osservare   le   cautele   o    le    condizioni    stabilite
nell'autorizzazione e'  punito  con  l'ammenda  da  L.  25.000  a  L.
100.000. 
  Chiunque circola su strada con una macchina  agricola  senza  avere
l'autorizzazione e' punito con l'ammenda da L. 4.000 a L. 10.000.