(Allegato - art. 7)
                               Art. 7. 
                   (Occupazione di suolo stradale) 
 
  L'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo  di
installazioni od ingombri non puo' essere consentita, salvo  casi  di
necessita'  o  di  esigenze  eccezionali,  quando  l'installazione  o
l'ingombro  possa  ostacolare  la   circolazione   o   diminuire   la
visibilita'. 
  Le fiere, i mercati ed ogni altra occupazione di suolo stradale con
veicoli, baracche, banchi, tende e simili possono  essere  di  regola
consentiti soltanto nelle  zone  nelle  quali  non  vi  sia  notevole
densita' di traffico, a condizione che non  arrechino  ingombro  alla
circolazione, e lascino spazio sufficiente per il transito. 
  Salvo casi di necessita', l'occupazione di marciapiedi  o  banchine
puo' essere consentita fino ad un massimo di  due  terzi  della  loro
larghezza, sempreche' rimanga libera  una  zona  sufficiente  per  la
circolazione dei pedoni.