Art. 75. (Targhe delle macchine agricole) Le targhe delle macchine agricole sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli 66, 67 e 68. Tuttavia i dati di immatricolazione delle macchine agricole semoventi non debbono essere riprodotti su altra targa situata nella parte anteriore di esse. Le targhe delle macchine agricole sono distribuite dall'Ente utenti motori agricoli. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con le pene stabilite dagli articoli 66, 67 e 68.