(Allegato - art. 82)
                              Art. 82. 
             (Requisiti morali per la patente di guida) 
 
  Non possono essere ammessi all'esame per  ottenere  la  patente  di
guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza  e  coloro
che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali  o
alle misure di  prevenzione  previste  dall'art.  3  della  legge  27
dicembre 1956, n. 1423. 
  La patente puo' essere negata dal Prefetto  alle  persone  indicate
nell'art. 1 di detta legge. 
  Avverso il mancato rilascio della patente  e'  ammesso  ricorso  al
Ministro per i trasporti, il quale decide di concerto con il Ministro
per i lavori pubblici, sentito il Ministero dell'interno. 
  Qualora la patente sia stata revocata a termini  dell'articolo  91,
comma settimo, n. 4, non puo' essere rilasciata una nuova patente; se
sia stata revocata a termini dell'art.  91,  comma  terzo,  non  puo'
essere rilasciata una nuova patente se non siano trascorsi tre anni.