(Allegato - art. 83)
                              Art. 83. 
                      (Esercitazioni di guida) 
 
  A chi ha fatto domanda per sostenere  l'esame  per  la  patente  di
guida - esclusa quella ad uso privato per motoveicoli della categoria
A - ovvero l'estensione di validita' della patente ad altre categorie
di veicoli, ed  e'  in  possesso  dei  requisiti  fisici  e  psichici
prescritti viene rilasciata una autorizzazione per  esercitarsi  alla
guida. 
  L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi  su  veicoli
della  categoria  per  la  quale  e'  stata  chiesta  la  patente   o
l'estensione di validita' della medesima, purche'  a  suo  fianco  si
trovi, in funzione di istruttore, persona munita  di  patente  valida
per la stessa categoria, la quale deve, a tutti gli effetti, vigilare
la marcia del veicolo. 
  Le esercitazioni su veicoli nei  quali  non  puo'  prendere  posto,
oltre al conducente, altra persona munita di patente, sono consentite
in luoghi poco frequentati. 
  L'autorizzazione e' valida per tre mesi;  per  giustificati  motivi
puo' essere prorogata per un periodo massimo di altri tre mesi. 
  Chiunque, autorizzato per  l'esercitazione,  guida  senza  avere  a
fianco, in funzione  di  istruttore,  persona  provvista  di  patente
valida per la stessa categoria di veicoli,  e'  punito  con  le  pene
stabilite dall'art. 80, comma nono. 
  Chiunque  guida  senza  l'autorizzazione  per  l'esercitazione,  ma
avendo a fianco, in funzione  di  istruttore,  persona  provvista  di
patente di guida per la stessa categoria di veicoli,  e'  punito  con
l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquemila  a  lire
ventimila. Le stesse pene si applicano  alla  persona  che  funge  da
istruttore.