(Allegato - art. 85)
                              Art. 85. 
                         (Esame di idoneita) 
 
  Per ottenere la patente di guida occorre  sostenere  un  esame  nel
quale il candidato deve dimostrare di possedere: 
    a) per la patente di guida ad uso privato per  motoveicoli  della
categoria A: 
      conoscenza della segnaletica  e  delle  norme  di  circolazione
stradale; 
    b) per la patente di guida  ad  uso  privato  per  autoveicoli  e
motoveicoli delle categorie B, C, D ed F: 
      1) conoscenza, dalla segnaletica e delle norme di  circolazione
stradale; 
      2)  conoscenza  generica   del   funzionamento   del   veicolo,
specialmente in relazione agli organi di manovra; 
      3) abilita' alla guida; 
    c) per la patente di guida ad uso privato per  autoveicoli  della
categoria E e per la patente di guida ad uso pubblico per autoveicoli
e motoveicoli di ogni categoria: 
      1) conoscenza della segnaletica e delle norme  di  circolazione
stradale; 
      2)  conoscenza  della  costituzione  e  del  funzionamento  dei
meccanismi e dei vari organi del veicolo e dei  principali  modi  per
prevenire o riparare avarie; 
      3) abilita' alla guida. 
  L'esame previsto dalle lettere a), b) e c) e' sostenuto davanti  ad
un ingegnere dell'Ispettorato della motorizzazione civile;  all'esame
previsto dalla lettera b), numeri 1) e 2) per il conseguimento  della
patente di guida ad uso privato per autoveicoli e  motoveicoli  delle
categorie B e C, interviene un  rappresentante  dell'Automobile  Club
d'Italia. 
  L'esame di coloro che hanno frequentato una scuola  per  conducenti
puo' svolgersi presso la  stessa  scuola;  a  quello  previsto  dalla
lettera a) e dalle lettere b) e  c),  numeri  1)  e  2),  assiste  il
direttore o un insegnante della medesima. 
  L'esame non puo' essere sostenuto prima che sia trascorso  un  mese
dalla data di rilascio  dell'autorizzazione  per  l'esercitazione  di
guida e prima che risulti che non esistano le cause ostative indicate
nell'art. 82, comma primo. 
  Tra un esame sostenuto con esito sfavorevole ed un successivo esame
deve trascorrere almeno un  mese,  e  non  meno  di  quindici  giorni
qualora si tratti dell'esame per ottenere la patente di guida ad  uso
privato per motoveicoli della categoria A. 
  Gli esami possono essere sostenuti entro il  termine  di  validita'
dell'autorizzazione  per  l'esercitazione,  e,  qualora   si   tratti
dell'esame per ottenere la  patente  di  guida  ad  uso  privato  per
motoveicoli  della  categoria  A,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
presentazione della domanda. 
  Nel regolamento saranno stabiliti i programmi di esame.