(Allegato - art. 88)
                              Art. 88. 
     (Durata e conferma della validita' della patente di guida) 
 
  La patente di guida, ad uso privato per autoveicoli  e  motoveicoli
delle categorie A e B e la patente di guida  per  macchine  agricole,
carrelli e macchine operatrici sono valide per  dieci  anni;  qualora
siano rilasciate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono
valide per cinque anni. 
  La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli  delle  categorie
A, B ed F, rilasciata a minorati o mutilati  fisici,  quella  ad  uso
privato per autoveicoli della categoria C e quella  ad  uso  pubblico
per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B e  C  sono  valide
per cinque anni. 
  La patente di guida ad uso privato o pubblico per autoveicoli della
categoria D e' valida per cinque anni. 
  La  validita'  della  patente  puo'  essere  confermata   da   ogni
Prefettura; a tal fine occorre presentare un  certificato  medico  di
data non anteriore a tre  mesi  e  rilasciato  da  uno  dei  sanitari
indicati nell'art. 81, comma primo, dal quale risulti che il titolare
e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.  Nel  caso
di cui all'art. 80, quarto comma, la visita  viene  effettuata  dalla
Commissione di cui all'art. 81, secondo comma. 
  Chiunque guida con patente la cui validita' sia scaduta, e'  punito
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda  da  lire  diecimila  a
lire quarantamila. 
  La  patente  e'  ritirata  immediatamente   da   chi   accerta   la
contravvenzione ed e' inviata alla  Prefettura  presso  la  quale  il
titolare dichiara di voler chiedere la conferma di validita'.