(Allegato - art. 99)
                              Art. 99. 
(Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e
                  permessi internazionali di guida) 
 
  I  certificati  internazionali  per  autoveicoli,   motoveicoli   e
rimorchi necessari per circolare negli  Stati  nei  quali,  ai  sensi
delle convenzioni internazionali,  tali  documenti  siano  richiesti,
sono rilasciati dagli Ispettorati della motorizzazione civile  previa
esibizione della carta di circolazione. 
  I Prefetti rilasciano i permessi internazionali  di  guida,  previa
esibizione della patente.