Art. 2.

  Il    Prefetto   di   Matera,   sentita   la   Giunta   provinciale
amministrativa,  provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali
e  finanziari  tra  il  comune  di Montalbano Ionico ed il costituito
comune  di Policoro, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo
parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in
servizio presso il comune di Montalbano Ionico.
  E'   fatto  salvo  l'esercizio  successivo,  da  parte  dei  Comuni
predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme
di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48,
e  successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il
trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del
testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale,
e successive modifiche.
  Al personale in servizio presso il comune di Montalbano Ionico, che
sara'  inquadrato  negli  organici  del  comune  di  Policoro,  sara'
mantenuto  ad  personam  il  trattamento  economico  fruito  all'atto
dell'inquadramento.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 26 febbraio 1959

                               GRONCHI

                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1959
  Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 26. - VILLA