Art. 10.

  Ai  militari  del  Corpo  della  guardia di finanza si applicano il
regolamento  di  disciplina militare per l'Esercito e la legge penale
militare.
  Ad  essi  si  applicano altresi' le disposizioni sulle licenze, sui
documenti  caratteristici  e  matricolari  e  quelle  concernenti gli
accertamenti   medico-legali  valevoli  per  l'Esercito  -  Arma  dei
carabinieri - con le varianti eventualmente necessarie.