(Testo Unico circolazione stradale-art. 10)
                              Art. 10.
            (Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali)

  Gli enti proprietari delle strade possono autorizzare:
    a) il trasporto di cose indivisibili che, per le dimensioni o per
il  peso, determinino un'eccedenza rispetto ai limiti stabiliti negli
articoli  32  e  33,  salva  sempre  l'osservanza  delle disposizioni
dell'art. 37;
    b) in casi eccezionali e per giustificati motivi, il trasporto di
cose  che,  per il peso, determinino una eccedenza rispetto ai limiti
stabiliti nell'art. 33;
    c)  la  circolazione  di  veicoli  che,  per  speciali  esigenze,
superino le dimensioni o i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33.
  Per  le  autostrade  in  concessione  l'autorizzazione  e' data dal
concessionario previo consenso dell'ente concedente.
  L'autorizzazione e' data volta per volta o per piu' trasporti o per
determinati periodi di tempo, ma sempre su percorsi prestabiliti.
  L'autorizzazione  puo'  essere  data  quando sia compatibile con la
conservazione  del  manto stradale e con la stabilita' dei manufatti.
In  essa  sono prescritte le opportune cautele e condizioni anche nei
riguardi   della   sicurezza  della  circolazione,  e  viene  fissato
l'indennizzo  eventualmente  dovuto  per  l'eccezionale  usura  della
strada,  entro  i limiti stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici,
tenuto  conto  della presumibile usura della strada in relazione alle
cose  da trasportare, il tipo di veicolo e al periodo di tempo per il
quale e' richiesta l'autorizzazione.
  In  ogni  caso  l'autorizzazione  non puo' essere accordata per gli
autoveicoli  o  rimorchi, qualora venga superato il limite potenziale
di carico indicato nella carta di circolazione, e per i motoveicoli.
  Nel  regolamento  per  l'esecuzione  delle  presenti  norme saranno
dettate  disposizioni  per le autorizzazioni ai trasporti eccezionali
con  autoveicoli  e rimorchi adibiti al trasporto di carri ferroviari
ed ai veicoli eccezionali adibiti allo stesso scopo.
  Chiunque  esegue  trasporti  eccezionali  o  circola con un veicolo
eccezionale  senza autorizzazione, ovvero non osserva le cautele o le
condizioni  stabilite  nell'autorizzazione e' punito con l'ammenda da
lire venticinquemila a lire centomila.
  Chiunque circola senza avere con se' l'autorizzazione e' punito con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.