(Testo Unico circolazione stradale-art. 102)
                              Art. 102.
                             (Velocita)

  E  obbligo del conducente regolare la velocita' dei veicoli in modo
che  tenute presenti le eventuali limitazioni, avuto riguardo al loro
tipo,  sistema di frenatura e peso, alle caratteristiche e condizioni
delle  strade  e  del  traffico  e  ad  altre speciali circostanze di
qualsiasi  natura,  essa  non  costituisca  pericolo per la sicurezza
delle persone e delle cose e causa di disordine o di intralcio per la
circolazione.
  La  velocita'  deve  essere  particolarmente moderata nei tratti di
strada a visuale non libera ed in curve, in prossimita' delle scuole,
dei  crocevia  e  delle  biforcazioni, nelle forti discese, nelle ore
notturne,  nei  casi di nebbia, di foschia o di polvere, nei passaggi
stretti  o  ingombrati, nell'attraversamento degli abitati o comunque
di tratti di strada fiancheggiati da case.
  Ogni  veicolo  deve altresi' rallentare la velocita', e occorrendo,
anche   fermarsi,  quando  riesca  malagevole  l'incrocio  con  altri
veicoli,  quando  i  pedoni  che  si  trovino  sul percorso tardino a
scansarsi,  e  quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino
sulla strada diano segno di spavento.
  Alla  osservanza  delle disposizioni precedenti sono tenuti anche i
conducenti di bestie, da tiro, da soia e da sella.
  I conducenti non devono gareggiare in velocita'.
  Chiunque  viola  le disposizioni del presente articolo f punito con
l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
  Quando  il  fatto  sia  commesso  nei  crocevia,  nelle  curve o in
condizioni  di  insufficiente  visibilita',  determinata  da  nebbia,
foschia,  polvere  o  da altre cause, il contravventore e' punito con
l'ammenda da lire diecimila a lire cinquantamila.