(Testo Unico circolazione stradale-art. 103)
                              Art. 103.
                        (Limiti di velocita)

  Nei  centri  abitati  non  si  deve  superare la velocita' di 50 km
all'ora,  salva  la  facolta'  dell'ente proprietario della strada di
stabilire,  in  conformita'  alle  direttive del Ministero dei lavori
pubblici,  limiti  diversi su strade o tratti di strada appositamente
segnalati.
  Fuori  dei  centri  abitati, e sempre in conformita' alle direttive
del  Ministero dei lavori pubblici, gli enti proprietari delle strade
possono  stabilire limiti minimi e massimi di velocita'. Il Ministero
dei  lavori  pubblici  ha  facolta'  di  modificare  le  disposizioni
adottate   in   materia   dagli  enti  proprietari  delle  strade.  I
provvedimenti   del  Ministero  dei  lavori  pubblici  sono  adottati
d'accordo  col  Ministero dei trasporti quando riguardano autoveicoli
adibiti a servizi pubblici di linea.
  Gli  autoveicoli e i filoveicoli di peso complessivo a pieno carico
superiore  a  80  quintali  non  debbono  superare,  fuori dei centri
abitati,  la velocita' di 70 km all'ora, se destinati al trasporto di
persone,  e la velocita' di (60 km all'ora se destinati ad altri usi.
Non  debbono,  altresi',  superare  la velocita' di 60 km all'ora gli
autocarri  eccedenti detti limiti di peso, quando siano adoperati per
trasporto di persone.
  Gli  autoveicoli  e  i  motoveicoli  adibiti  al trasporto di merci
pericolose, quando viaggiano carichi, non debbono superare, fuori dei
centri  abitati, la velocita' di 40 km all'ora e, nei centri abitati,
la velocita' di 30 km all'ora.
  In  ogni  caso i ciclomotori, i carrelli, le macchine agricole e le
macchine  operatrici  non  debbono  superare  la  velocita'  di 40 km
all'ora.  Se  pero'  le  macchine  agricole, le macchine operatrici e
quelle  eventualmente  trainate  non  siano munite di pneumatici o di
altri  sistemi equivalenti non debbono superare la velocita' di 15 km
all'ora.
  In  tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocita' restano
fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 102.
  Nella  parte  posteriore  dei  veicoli menzionati nei commi terzo e
quarto  debbono  essere  indicate  in  modo ben visibile per mezzo di
numeri   dipinti  le  velocita'  consentite.  Qualora  si  tratti  di
autotreni  o  di  autoarticolati i numeri debbono essere ripetuti sui
rimorchi.
  Chiunque  supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 5 km e'
punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
  Chiunque  supera  i  limiti  massimi  di velocita' di oltre 5 km e'
punito  con  l'arresto  fino  a  due  mesi  o  con la ammenda da lire
diecimila a lire quarantamila.
  Chiunque  non  osserva i limiti minimi di velocita' ovvero viola le
disposizioni  del  comma  settimo  e'  punito  con  l'ammenda da lire
quattromila a lire diecimila.