(Testo Unico circolazione stradale-art. 105)
                              Art. 105.
                            (Precedenza)

  I  conducenti  approssimandosi  ad  un  crocevia,  debbono usare la
massima prudenza al line di evitare incidenti.
  Quando  due  conducenti  stanno  per  impegnare  un  crocevia si ha
l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra.
  Negli sbocchi su strada di luoghi non soggetti a pubblico passaggio
e' fatto obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sul
la strada.
  Negli  attraversamenti  di  linee  ferroviarie  e  tramviarie si ha
l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie.
  Fuori  dei  centri  abitali si ha l'obbligo di dare la precedenza a
chi circola sulle strade statali. La precedenza puo' essere stabilita
su altre strade con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
  Se  le  strade  che  incrociano  sono  entrambe  a precedenza si ha
l'obbligo  di dare la precedenza al veicolo che proviene da destra, a
meno  che su una delle due strade non sia fatto obbligo di arrestarsi
al crocevia e di dare la precedenza a chi circola sull'altra.
  Chi  effettua  la  retromarcia  o  l'inversione del senso di marcia
ovvero  si immette nel flusso della circolazione deve dare agli altri
la precedenza.
  Chiunque,  fuori  dei  centri  abitati,  provenendo da un luogo non
soggetto  a pubblico passaggio, noti si ferma e non da' la precedenza
a  chi circola sulla strada e' punito con l'ammenda da lire diecimila
a lire quarantamila.
  La  stessa  pena  si applica a chiunque non da' la precedenza a chi
circola  su  strada  con  precedenza,  ovvero,  quando  le strade che
incrociano sono entrambe con precedenza, non si arresta al crocevia e
non  da'  la  precedenza a chi circola sull'altra strada, qualora sia
soggetto a tale obbligo.
  Chiunque  viola  le  altre  disposizioni  del  presente articolo e'
punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.