(Testo Unico circolazione stradale-art. 107)
                              Art. 107.
                 (Distanza di sicurezza tra veicoli)

  Durante  la  marcia  i  veicoli  devono  essere tenuti, rispetto al
veicolo  che  precede,  ad  una  distanza  di  sicurezza tale che sia
garantito   in   ogni  caso  l'arresto  tempestivo  e  siano  vietate
collisioni con il veicolo che precede.
  Fuori  dei  centri  abitati,  la  distanza  tra  gli autotreni, gli
autosnodati  e gli autoarticolati in marcia non puo' essere inferiore
a  100  metri  nelle  strade o tratti di strada in cui il sorpasso e'
vietato.
  Quando  siano  in  azione macchine operatrici sgombraneve i veicoli
devono procedere con la massima cautela e rispettare una distanza non
inferiore a 20 metri.
  Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.